INDIRE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

INDIRE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

 

AVVISO 

TENUTO CONTO CHE SONO STATI MODIFICATI I REQUISITI DI ACCESSO E LA DURATA DEI CORSI, SI CONSIGLIA A COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI DI INSERIRSI COMUNQUE NELLE GPS (SCADENZA DOMANDA 16 MARZO 2026) IN 1^FASCIA SOSTEGNO CON RISERVA, POI EVENTUALMENTE SI PROCEDERA' ALLO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA ENTRO IL 30 GIUGNO 2026

COLORO CHE PARTECIPANO AI CORSI DI CUI ALL'ART. 7 (SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA ALL'ESTERO) DEVONO INVIARE L'ISTANZA DI RINUNCIA AL RICOSCIMENTO DEL TITOLO ENTRO IL 16 MARZO 2026 LINK ALLA CIRCOLARE CLICCA QUI

 

Corsi di specializzazione ex articolo 6

Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, attuativo dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, prevede che l’INDIRE e le Università, singolarmente o in convenzione con l’INDIRE, possano organizzare percorsi di specializzazione di 40 Crediti formativi, per docenti che hanno effettuato almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno negli ultimi cinque anni sul medesimo grado.
Tali percorsi sono stati prorogati anche per l’anno 2026 ad opera dell’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, che ha esteso la platea dei destinatari, ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi otto senza titolo di specializzazione. La portata specifica dell’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ha reso necessario un puntuale intervento di adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto del 24 aprile 2025 n. 75, attuativo dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 a cui è stata data attuazione attraverso il decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026.

Corsi di specializzazione ex articolo 7

Il decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, attuativo dell’articolo 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, prevede che l’INDIRE e le Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, possano organizzare percorsi di specializzazione rivolti a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge hanno superato presso un’università estera legalmente accreditata nel paese d’origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma possono, previa rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno, partecipare a specifici percorsi di 48 Crediti formativi ovvero di 36 crediti formativi se in possesso di un anno di esperienza professionale in qualità di docenti su posto sostegno sullo specifico grado di istruzione.

Le modalità di rinuncia sono disciplinate dall’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale e verranno comunicate con apposito avviso.

All’atto di iscrizione ai percorsi di formazione, gli interessati sono tenuti a comunicare all’INDIRE e alle Università gli estremi della rinuncia espressa.

Le attività di tirocinio, nei casi previsti dal decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, verranno svolte in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

Per accedere al materiale informativo, alle FAQ, a ulteriori informazioni sui percorsi di specializzazione di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, e sulle modalità di espressione della rinuncia, è possibile consultare pagina dedicata.  D.I. 24 aprile 2025, n. 77

Tali percorsi sono stati prorogati anche per l’anno 2026 ad opera dell’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, che ha previsto quale platea di destinatari coloro che alla data del 24 aprile 2025 abbiano superato presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, se, contestualmente all'iscrizione al percorso, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. La portata specifica dell’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ha reso necessario un puntuale intervento di adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto del 24 aprile 2025 nn. 77, attuativo dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 a cui è stata data attuazione attraverso il decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026.

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Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 12/03/2026
Sottocategoria: ANNO 2026Data ultima modifica: 12/03/2026 15:26:02
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