IPOTESI DI CCNI SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL TRIENNIO 2025/2028: INCONTRO AL MIM
E’ proseguita al MIM la discussione sulla bozza dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028.
Al termine della riunione è stato definito il testo finale della bozza di CCNI.
Per l’a.s. 2025/2026 le domande potranno essere presentate dal 14 luglio al 25 luglio, la domanda deve essere presentata online reperibile sul portale ISTANZEONLINE
In attesa della firma definitiva, si riportano di seguito alcuni punti fondamentali.
Assegnazioni provvisorie
Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- tutti i docenti di ruolo assunti dal 2022/23 e precedenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale;
- i docenti neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale;
- i neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale;
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2023/24 e in ruolo dal 2024/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale;
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2024/25, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova e se rientranti in una delle deroghe;
- i docenti vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e di utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle deroghe, anche in provincia diversa da quella di appartenenza con riserva di successiva verifica del conseguimento dell’abilitazione.
Le deroghe
Queste le deroghe di cui al CCNL 19/21:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento al soggetto con disabilità grave alle condizioni di cui all’art.33, commi 3, 5 e 7 della legge 104/92 anche se non convivente a condizione che il docente abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile o del congedo straordinario;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità salvo nei casi di comuni di più distretti subcomunali (pertanto la novità è che non è necessario appartenere ad una delle categorie titolari di precedenze).
Preferenze
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia.
E’ possibile presentare domanda provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità).
Quanto alle preferenze esprimibili nell’istanza, per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile indicare sino a 20 preferenze, sino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).
Utilizzazione
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/2012;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché gli ITP che abbiano superato i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 e dell’art.1-bis del D.L. 126/2019;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
N.B.:
Personale docente
- Con riferimento ai docenti abilitati assunti nell’a.s. 2024/25 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo che non hanno ancora superato il periodo di prova è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Ufficio territoriale competente l’esito positivo di detto periodo e conseguentemente anche il termine che l’Amministrazione avrebbe dovuto stabilire (v. art. 1, commi 14 e 15);
- con riferimento ai docenti non abilitati assunti nell’a.s. 2024/25 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo è stato stabilito il termine per la comunicazione del conseguimento dell’abilitazione tenendo conto della nota congiunta MIM-MUR sui percorsi di abilitazione (v. art. 1, comma 16).
Personale ATA
- Art. 17, comma 1, secondo alinea – Ripristinata la formulazione del precedente CCNI con riguardo ai soggetti conviventi;
- Art. 17, comma 1 – Con riguardo al ricongiungimento con soggetto in situazione di disabilità grave, anche non convivente, si propone di riferire l’ambito applicativo della fattispecie al caso in cui il richiedente usufruisca, e lo comprovi mediante idonea documentazione, dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 ovvero del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/2001.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 10/07/2025 |
Sottocategoria: ANNO 2025 | Data ultima modifica: 10/07/2025 |
Permalink: UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL TRIENNIO 2025/2028 | Tag: UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL TRIENNIO 2025/2028 |
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