UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL TRIENNIO 2025/2028
(PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO
Nel pomeriggio di oggi è stato presentato, dopo l’approvazione degli organi di controllo avvenuta con molto ritardo, il CCNI sulla mobilità annuale concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028.
PERSONALE DOCENTE DAL 10/07/2026 DALLE ORE 15,00 AL 23/07/2026 ALLE ORE 23,59
PERSONALE ATA DAL 23/07/2026 AL 04/08/2026 ALLE ORE 23,59
-ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE
Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria:
Può partecipare all’assegnazione provvisoria, avendone i requisiti, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2025/26 o 2026/27 o 2027/28, fatto salvo quanto previsto per i docenti assunti a tempo determinato di cui all’art. 1, commi 14 e 15, e 16 dl CCNI e precisamente:
-(comma 14) I docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Tali docenti qualora rientrino nelle categorie previste dalle deroghe possono presentare la domanda anche in presenza del vincolo triennale.
-(comma 15) I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 o negli anni scolastici del triennio di vigenza del presente contratto, si applica il vincolo triennale. Tali docenti, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dalle deroghe, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale.
-(comma 16) Ai docenti non abilitati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 o negli anni scolastici del triennio di vigenza del presente contratto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, si applica il vincolo triennale.
Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dalle deroghe, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica da parte del competente Ufficio territoriale del conseguimento dell’abilitazione. A tal fine, l’aspirante dovrà comunicare il conseguimento dell’abilitazione entro il termine individuato dall’Amministrazione per ciascun anno di vigenza del presente contratto, all’Ufficio territoriale di destinazione della domanda e a quello di appartenenza, ove non coincidenti, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità e redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Per l’a.s. 2026/27, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine indicato dalla nota ministeriale di accompagnamento al CCNI.
IN SINTESI POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA:
- tutti i docenti di ruolo assunti fino al 2023/24 e precedenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale;
- i docenti neoassunti in ruolo nel 2024/25 e 2025/26 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale;
- i neoassunti in ruolo nel 2024/25 e 2025/26, se rientranti in una delle deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale;
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2024/25 e in ruolo dal 2025/26, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale;
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2025/26, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova e se rientranti in una delle deroghe;
- i docenti vincitori dei concorsi PNRR assunti a tempo determinato nell’a.s. 2025/26 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e di utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle deroghe, anche in provincia diversa da quella di appartenenza con riserva di successiva verifica del conseguimento dell’abilitazione.
Le deroghe
Le deroghe di cui al CCNL 19/21:
a) genitori di figlio minore di anni 14, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento al soggetto con disabilità grave alle condizioni di cui all’art.33, commi 3, 5 e 7 della legge 104/92 anche se non convivente a condizione che il docente abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile o del congedo straordinario;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità salvo nei casi di comuni di più distretti subcomunali (si conferma che non è necessario appartenere ad una delle categorie titolari di precedenze).
PREFERENZE
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia. E’ possibile presentare domanda provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità).
Quanto alle preferenze esprimibili nell’istanza:
-per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile indicare sino a 20 preferenze;
-per la scuola secondaria di primo e secondo grado sino a 15 preferenze.
Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).
-UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE
Chi può presentare domanda di utilizzazione:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/2012;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché gli ITP che abbiano superato i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 e dell’art.1-bis del D.L. 126/2019;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
-PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI
DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Le precedenze sono riportate all’art.8, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità:
- PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
- PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
- ASSISTENZA
- PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
- PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase
delle assegnazioni provvisorie)
- PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
- PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL
C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il personale beneficiario delle precedenze di cui è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
-UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE ATA
Per quanto riguarda il personale Ata rimangono invariati i requisiti, le preferenze esprimibili, le precedenze per la domanda.
Una novità per le assegnazioni provvisorie riguarda il personale inquadrato nell’area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni: il contratto prevede che tale personale titolare di incarico di DSGA può presentare domanda di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale anche in pendenza di incarico triennale, fermo restando quanto previsto dall’art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con riferimento al vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione.
(I vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi) L’assegnazione provvisoria è comunque possibile solo se l’Ambito Territoriale di destinazione può conferire un incarico annuale di DSGA. Pertanto fino a quando il numero dei funzionari coincide con il numero degli incarichi disponibili, l’assegnazione è subordinata all’effettiva disponibilità di un incarico nella provincia richiesta.
Nelle operazioni di assegnazione provvisoria hanno priorità i funzionari già appartenenti al precedente profilo professionale di DSGA nel rispetto delle precedenze previste dall’art. 18 del CCNI.
| Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 09/07/2026 |
| Sottocategoria: ANNO 2026 | Data ultima modifica: 10/07/2026 10:40:20 |
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