DOCENTE DI SOSTEGNO: SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI E IGIENE PERSONALE DEGLI ALUNNI AFFIDATI
Riparte l’anno scolastico e continuano a pervenirci richieste di chiarimento circa possibilità di utilizzo indiscriminato, dei docenti di sostegno, in sostituzione dei colleghi assenti (anche quando è presente l'alunno a loro assegnato), inoltre sulla responsabilità e competenza dell'igiene personale degli stessi.
Proviamo a fare un minimo di chiarezza con i riferimenti normativi alla mano.
IMPIEGO DEI DOCENTI IN SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Sottolineiamo che è stato lo stesso Ministero – nelle “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili”, in due successive note ministeriali e nelle Linee Guida del PEI del 2021 – a fornire indicazioni tassative che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione.
Le Linee Guida per l'Integrazione
Direttamente dalle Linee Guida ministeriali: «...l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
Il docente di sostegno, dunque, può essere utilizzato solo per le funzioni legate al progetto d’integrazione. Tra queste non rientrano sicuramente le supplenze per sostituire colleghi assenti, sia in altre classi sia nella classe di cui il docente è contitolare. Il fatto di supplire il docente di classe o di una classe diversa, infatti, impedirebbe comunque all’insegnante di sostegno di condurre efficacemente il progetto di integrazione.
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 «...l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
Nota MIUR n. 9839 dell’8 novembre 2010 «Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili».
Linee Guida PEI 2021 «In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi attivati rigorosamente sull'alunno/a, con risorse concentrate dove effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti».
Tutto si rivela, dunque, molto chiaro ed inequivocabile.
IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI DISABILI
Il CCNL 2019/21 (Allegato A) ha definito altrettanto chiaramente di chi siano le competenze per l’assistenza nell’uso dei servizi igienici e nell’igiene personale sia dei portatori di handicap, sia dei minori della scuola dell’infanzia e primaria.
Il profilo del Collaboratore Scolastico recita infatti che egli esegue:
- «...vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;»
- «...custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;»
- «...collaborazione con i docenti. Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.»
Specifichiamo chiaramente che non esiste alcun requisito di formazione assistenziale obbligatorio per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico. Di conseguenza, è preciso dovere del Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, provvedere alla necessaria formazione del personale ATA, attraverso corsi specifici e/o l'intervento diretto degli specialisti dell’ASL.
Non si può e non si deve lasciare all’improvvisazione e al buon cuore del personale il compito di affrontare e movimentare ragazzi con gravi problematiche mediche. Ricordiamo, inoltre, che la giurisprudenza ha già condannato in passato i Collaboratori Scolastici che si erano rifiutati di intervenire su alunni con gravi problematiche deambulatorie e psicofisiche.
In caso di inadempienza da parte della scuola, consigliamo ai docenti di far presente alla Dirigenza, in forma scritta, le carenze assistenziali e mposizioni di sotituzioni, nonchè per il personale ATA le carenze formative.
A questo scopo la Segreteria SNALS di Forlì-Cesena ha predisposto un modulo di comunicazione pronto all'uso. I nostri tesserati e coloro che intendono tesserarsi, possono richiederlo direttamente ai seguenti indirizzi email: sedecesena@snalsforli.it o snals@snalsforli.it
| Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 15/09/2026 |
| Sottocategoria: ANNO 2026 | Data ultima modifica: 15/09/2026 20:50:59 |
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