Nell'incontro al MIM di ieri 11/03/2026, sono state comunicate le date per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente ed ATA, da confermare con l'uscita ufficiale dell'Ordinanza Ministeriale:
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 2 aprile 2026.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 7 aprile 2026.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 23 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2026.
MODIFICHE ALL’IPOTESI DI CCNI
Si è svolto al MIM, in modalità mista, l’atteso incontro sull’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici del triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 per la sua sottoscrizione definitiva.
In particolare, dopo le interlocuzioni tra il MIM e gli Organi di controllo, è stato predisposto il testo definitivo che:
- per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 tiene conto di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, e dall’art. 1, commi 219 e 220, della legge 199 del 30 dicembre 2025 che ha apportato modifiche al D.lgs. 151/2001.
Pertanto, vengono espunti dal testo dell’Ipotesi di CCNI del 29 gennaio 2025, le lettere e) dell’art. 2, comma 6 e dell’art. 34, comma 7, e ogni altro riferimento ad esse collegato; il comma 8 dell’art. 34, dispone che:
la deroga concessa al figlio di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità, viene cancellata;
il testo definitivo modifica la deroga prevista per il genitore di figlio minore di anni 16 che diventa per il genitore di figlio minore di anni 14;
relativamente al personale ATA la possibilità per la lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione di presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l’attività lavorativa viene cancellata.
Vengono per l’a.s. 2025/26 fatte salve, ai sensi dell’art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le operazioni di mobilità già avvenute.
Per quanto riguarda il personale ATA viene espunto dal testo dell’Ipotesi di CCNI l’art. 48-quater in quanto materia di confronto e non di contrattazione. Durante l’incontro sono stati sottoposti alle OO.SS. i criteri per il conferimento degli incarichi triennali di DSGA, conseguenti alle operazioni di mobilità territoriale del personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. I seguenti criteri, proposti dall’Amministrazione,
oggetto di un prossimo apposito DM, sono stati accettati dalle OO.SS.:
I. conferma alla scadenza dell’incarico ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA e che non abbiano presentato domanda di mobilità o presentandola non ottengano il trasferimento presso altra sede;
II. conferimento dell’incarico presso nuova sede ottenuta con la mobilità ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA;
III. fino a quando il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni è pari al numero degli incarichi di DSGA, conferma dell’incarico di DSGA al dipendente non inquadrato nell’area dei DSGA sulla base del previgente ordinamento professionale che ha svolto l’incarico nel triennio precedente per la stessa sede e che non abbia presentato domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata, non ottenga il trasferimento presso altra sede;
IV. conferimento dell’incarico presso nuova sede ottenuta con la mobilità al personale non inquadrato nell’area dei DSGA sulla base del previgente ordinamento professionale in pendenza di incarico triennale di DSGA presso altra sede.
ASPETTI IMPORTANTI DEL TESTO DELLA OM
Chi può presentare domanda
Docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;
Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);
Docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27;
Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della DEROGA:
Docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 104/92);
Fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D.Lgs.151/2001);
Coniuge o figlio di mutilato/invalido civile (L.118/1971);
la deroga per figlio che passa a 14 anni;
Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Termini per le operazioni di mobilità
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 2 aprile 2026.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 7 aprile 2026.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 23 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2026.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono:
a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 4 maggio 2026, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2026;
b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 4 giugno 2026;
c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 giugno 2026.
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Presentazione delle domande
Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito. Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico
territorialmente competente per il tramite delle scuole di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.
- I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/27, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.
- Si conferma che, con riferimento alla valutazione dell’anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d’ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.
- Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio:
l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio;
entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.
- Con riferimento al punteggio previsto per il servizio pre-ruolo nella mobilità d’ufficio si evidenzia che nella mobilità a.s. 2026/27 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti (Tabella A)-A1) lettera B)).
Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra
Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un trasferimento.
Nella scuola secondaria di I e II grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui detto personale è in possesso dell’abilitazione. Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line
mostra, infatti, una nuova sezione “Classe di concorso richiesta”, in cui è presente la casella “Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell’abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)”. Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.
La nostra delegazione, pur apprezzando il lavoro svolto dall’Amministrazione, ha espresso forte rammarico per i rilievi mossi dal MEF e dalla Funzione Pubblica all’Ipotesi di CCNI già firmata da oltre un anno dalle Organizzazioni sindacali e dal MIM. Ha, inoltre, chiesto un periodo più lungo per la presentazione delle domande e la non sovrapposizione delle diverse procedure per le varie categorie di personale.
| Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 11/03/2026 |
| Sottocategoria: ANNO 2026 | Data ultima modifica: 11/03/2026 18:52:31 |
| Permalink: IPOTESI DATE TRASFERIMENTI PERSONALE DOCENTE ED ATA | Tag: IPOTESI DATE TRASFERIMENTI PERSONALE DOCENTE ED ATA |
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